LEGGE 23 aprile 1952, n. 526

Type Legge
Publication 1952-04-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresi' conto: a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la assegnazione al grado; b) delle maggiorazioni di anzianita' gia' riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo, anteriori al 1 ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606; c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore".

Art. 2

A decorrere dal 1 aprile 1952 la carriera del personale di cui all'art 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma restando la permanenza nei gradi 12°, 11° e 10° prevista dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo, la promozione al grado 8° ha luogo dopo 13 anni di permanenza al grado 9°. Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1 aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto 13 anni di permanenza nel grado 9°, e' inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1 aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°. Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo, che al 1 aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni 13, consegue la promozione ai grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i 13 anni di permanenza nel grado 9°.

Art. 3

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951-52 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952-53, si fara' fronte rispettivamente con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate, dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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