LEGGE 23 aprile 1952, n. 526

Type Legge
Publication 1952-04-23
Ultimo aggiornamento 1952-05-27
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresi' conto: a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la assegnazione al grado; b) delle maggiorazioni di anzianita' gia' riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo, anteriori al 1 ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606; c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore".

Art. 2

A decorrere dal 1 aprile 1952 la carriera del personale di cui all'art 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma restando la permanenza nei gradi 12°, 11° e 10° prevista dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo, la promozione al grado 8° ha luogo dopo 13 anni di permanenza al grado 9°. Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1 aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto 13 anni di permanenza nel grado 9°, e' inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1 aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°. Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo, che al 1 aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni 13, consegue la promozione ai grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i 13 anni di permanenza nel grado 9°.

Art. 3

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951-52 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952-53, si fara' fronte rispettivamente con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate, dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)