LEGGE 23 aprile 1952, n. 527
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza della legge 28 marzo 1951, n. 266, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distratte per eventi bellici e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.
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