DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 532

Type DPR
Publication 1952-03-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 giugno 1950, n. 415;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I corsi speciali di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415, per il completamento degli studi degli ex allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e gli esami relativi si svolgeranno a Roma e saranno indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il corso corrispondente al terzo anno accademico sara' indetto successivamente all'espletamento del corso corrispondente al secondo anno.

Art. 2

I corsi speciali di cui al precedente articolo comprendono i seguenti insegnamenti: pedagogia; anatomia umana normale; fisiologia, psicologia e psicotecnica; antropologia; medicina dell'educazione fisica e fisioterapia; igiene e ortogenesi; storia dell'educazione fisica; storia dell'epoca moderna e del risorgimento italiano; legislazione comparata sull'educazione fisico-sportiva; istituzioni di diritto pubblico; teoria dell'educazione fisica; esercitazioni pratiche ginnico-sportive (ginnastica, atletica, ritmica, attrezzistica, sports e giuochi vari, tirocinio di comando). I programmi e gli orari d'insegnamento saranno stabiliti dal Consiglio accademico. Gli insegnamenti teorici saranno impartiti in comune agli allievi ed alle allieve. Le esercitazioni pratiche si svolgeranno in sezioni separate.

Art. 3

Al corso speciale corrispondente al secondo anno delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto possono essere iscritti gli ex allievi del primo anno delle Accademie medesime, i quali, per uno dei motivi indicati nell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415: a) non abbiano potuto frequentare il secondo anno, pur avendo superato gli esami per il passaggio a tale anno; b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami per il passaggio al secondo anno, sempreche', in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti, sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 4

Al corso speciale corrispondente al terzo anno delle cessate Accademie di educazione fisica possono essere iscritti, oltre coloro che abbiano frequentato il corso speciale di cui al precedente articolo e abbiano superato i relativi esami di profitto di cui all'art. 5, anche gli ex allievi del secondo anno delle predette Accademie, i quali, per uno dei motivi indicati nell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415: a) non abbiano potuto frequentare il terzo anno, pur avendo superato gli esami per il passaggio a tale anno; b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami per il passaggio al terzo anno, sempreche', in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti, sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 5

Al termine di ciascun corso speciale si sostiene un esame di profitto sulle materie comprese nel piano di studi.

Art. 6

L'esame di diploma consiste: 1) in una dissertazione scritta su un argomento scelto dal Consiglio accademico; 2) nella discussione orale dell'argomento svolto nella dissertazione; 3) nella trattazione orale di un argomento scelto dal candidato; 4) in una lezione pratica di educazione fisica. All'esame di diploma possono essere ammessi, oltre coloro che abbiano frequentato il corso speciale corrispondente al terzo anno delle cessate Accademie e abbiano superato i relativi esami di profitto, anche gli ex allievi del terzo anno delle Accademie medesime, i quali, per essere trovati in una delle condizioni previste dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415: a) non abbiano superato l'esame di diploma, pur avendo superato tutti gli esami di profitto previsti dall'ordinamento allora vigente; b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami prescritti per l'ammissione agli esami di diploma, sempreche', in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 7

Coloro che, trovandosi nelle prescritte condizioni, intendano essere ammessi ai corsi speciali ed agli esami di diploma devono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi ed agli esami predetti, ai sensi dell'art. 3, dell'art. 4, lettere a) e b) e dell'art. 6 lettere a) e b), dovranno dichiarare specificatamente nella domanda la posizione in cui si trovavano, presso le cessate Accademie, all'atto dell'interruzione degli studi, e la causa che determino' l'interruzione; tale dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione. Essi devono, inoltre, allegare alla domanda i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' fisica rilasciato espressamente per i fini indicati nella domanda stessa da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, o da un medico militare. La direzione dei corsi potra' sottoporre gli aspiranti a ulteriori accertamenti di idoneita' fisica; b) certificato del casellario giudiziario. In ogni caso deve essere allegata alla, domanda la ricevuta comprovante il versamento delle tasse e contributi stabiliti per i corsi e per gli esami.

Art. 8

Gli esami di profitto al termine di ciascun corso e gli esami di diploma, hanno luogo in due sessioni. Gli allievi che per la prima volta sostengono l'esame di diploma in seconda sessione sono ammessi a ripetere la prova non oltre tre mesi dopo la chiusura della sessione stessa. Coloro i quali sostengano, ai sensi della lettera b) dell'art. 3 o della lettera b) dell'art. 4, esami per l'iscrizione ai corsi rispettivamente corrispondenti al secondo e al terzo anno accademico e non superino tutte le prove, potranno frequentare gli anzidetti corsi, su conforme parere caso per caso della Commissione d'esame, ma non potra' farsi luogo alla loro definitiva iscrizione ne' potranno essi sostenere gli esami di profitto per il passaggio al corso successivo o per l'ammissione agli esami di diploma se non avranno superato preliminarmente le prove fallite. Gli allievi di cui al precedente comma sono dispensati dal sostenere esami nelle materie che pur essendo comprese nei piani di studio delle cessate Accademie non risultino comprese nel programma dei corsi ai quali chiedono di essere ammessi.

Art. 9

Le Commissioni per gli esami di profitto delle singole materie sono costituite dall'insegnante delle materie oggetto dell'esame e di due altri componenti scelti dal direttore dei corsi. La Commissione dell'esame di diploma e' costituita dal direttore dei corsi, che la presiede, e da non meno di sei e non piu' di dieci componenti, nominati dal direttore dei corsi. Ogni componente di commissione dispone di 10 punti.

Art. 10

Ai corsi speciali di cui ai precedenti articoli e' preposto un direttore, che e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto fra i docenti universitari di ruolo.

Art. 11

Il Consiglio accademico e' costituito da tutti gli insegnanti dei corsi ed esercita l'autorita' didattica e disciplinare. Per le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti ai corsi speciali, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nelle Universita' e negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 12

Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, a docenti universitari, a cultori delle materie oggetto d'insegnamento, e a insegnanti titolari di educazione fisica.

Art. 13

Agli incaricati degli insegnamenti dei corsi speciali, che siano insegnanti di ruolo di educazione fisica, e' corrisposto un compenso globale mensile di L. 5000, con un minimo di ore 10 di insegnamento al mese. Agli altri incaricati e' corrisposto un compenso orario di L. 1000: tale compenso e' ridotto a L. 500 per coloro che abbiano impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Art. 14

Per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il direttore e' assistito da un Comitato amministrativo composto di quattro membri, nominati dal Ministro e dello stesso direttore dei corsi, che lo presiede. Il Comitato amministrativo delibera sulle condizioni di ammissibilita' ai corsi ed agli esami e su tutti gli affari inerenti all'attuazione dei corsi che non siano di competenza del Consiglio accademico. Alla somministrazione dei fondi per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' mediante aperture di credito a favore del direttore, ciascuna d'importo non superiore a L. 5.000.000 (cinque milioni).

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 69. - CARLOMAGNO

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