LEGGE 23 maggio 1952, n. 574
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, è sostituito dal seguente: "Il Ministro per le finanze è autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il prezzo di lire 502.500.000, il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umiltà e via delle Vergini, distinto in catasto al Rione II, con il numero di mappa 413 sub. 1 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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