DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 616

Type DPR
Publication 1952-05-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Societa' per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni indicati nella istanza sopra menzionata;

Udito il parere, in data 24 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Societa' per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 3072.27.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 62. - FRASCA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Societa' per la bonifica del terreni ferraresi e per imprese agricole, in comune di Mesola (piano n. 1/1-A) (provincia di Ferrara), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69. Parte di provvedimento in formato grafico

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