LEGGE 23 maggio 1952, n. 624
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1952.
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