LEGGE 24 maggio 1952, n. 628
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonchè le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate da aziende municipalizzate e private; b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private; c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani. (1) ((2))
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