LEGGE 27 maggio 1952, n. 635
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La tassa d'ingresso per l'accesso dei visitatori ai musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato è aumentata nella misura indicata a fianco di ciascun istituto di antichità e d'arte nella tabella annessa alla presente legge.
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