LEGGE 17 maggio 1952, n. 636

Type Legge
Publication 1952-05-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, e' ratificato.

Art. 2

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'art. 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo.

Art. 3

Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio 1951-52 sara' fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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