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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 637

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, una corona di quercia circondata dalla leggenda "Ai benemeriti della salute pubblica".

Art. 2

La medaglia al merito della salute pubblica, istituita con decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, il bastone di Esculapio entro una corona di quercia circondata dalla leggenda "Al merito della sanita' pubblica".

Art. 3

La disposizione contenuta nella lettera d) dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, e' abrogata e sostituita dalla seguente: "d) il direttore generale dei servizi medici ed il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica o i loro delegati".

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 60. - FRASCA