DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 637
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, una corona di quercia circondata dalla leggenda "Ai benemeriti della salute pubblica".
Art. 2
La medaglia al merito della salute pubblica, istituita con decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, il bastone di Esculapio entro una corona di quercia circondata dalla leggenda "Al merito della sanita' pubblica".
Art. 3
La disposizione contenuta nella lettera d) dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, e' abrogata e sostituita dalla seguente: "d) il direttore generale dei servizi medici ed il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica o i loro delegati".
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 60. - FRASCA