LEGGE 5 giugno 1952, n. 652
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933, concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Convention
Convention internationale signee a' Rome le 23 novembre 1933 et concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) - Conference de revision extraordinaire reunie du 8 au 13 mai 1950 a' Berne. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.