DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1952, n. 656
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, primo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 maggio 1952, n. 427, concernente la delega al Governo per l'emanazione di testi unici per il coordinamento con modifiche delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Sentita la Corte dei conti, a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvate le unite norme di coordinamento e modifica delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, di cui al libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 83. - FRASCA
Allegato - art. 1
Art. 1. L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che negli altri modi previsti dalla legge, svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di ((uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie)).
Allegato - art. 2
Art. 2. ((Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento. Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.))
Allegato - art. 3
Art. 3. I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.
Allegato - art. 4
Art. 4. Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali provvedendo altresi' a quello di distribuzione ed eventualmente a quello di trasporto e scambio degli effetti postali. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))).
Allegato - art. 5
Art. 5. Tanto agli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie, ed ai portalettere, possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del servizio.
Allegato - art. 6
Art. 6. ((L'Istituzione,la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. Nel decreto di istituzione delle agenzie dovra' essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia e' aggregata. Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Il relativo decreto di istituzione stabilira' altresi' lo ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono)).
Allegato - art. 7
Art. 7. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))). I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalita'. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307))).
Allegato - art. 8
Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 9
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 10
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 11
Art. 11. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA [L. 27 FEBBRAIO 1958, N. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120)))
Allegato - art. 12
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 13
Art. 13. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 14
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 15
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 16
Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 17
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 18
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 19
Art. 19. I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia prestano il giuramento stabilito per gli impiegati dello Stato, dinanzi al direttore provinciale competente.
Allegato - art. 20
Art. 20. Al direttore degli uffici locali si applicano tutte le incompatibilita' previste dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esclusa la incompatibilita' relativa alla appartenenza, nello stesso ufficio, di personale legato da vincoli di parentela con direttore, o coniuge del medesimo. Le funzioni di titolare di agenzia, sono incompatibili con qualunque occupazione che contrasti col decoro delle funzioni stesse o con la regolarita' e sicurezza del servizio, nonche' con le occupazioni specificate dal regolamento. Le incompatibilita' non specificatamente determinate dalla legge sono dichiarate dal direttore provinciale sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Per le incompatibilita' specificatamente determinate non e' necessario il parere della Commissione provinciale. I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore provinciale sono decisi dal Ministro sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Allegato - art. 21
Art. 21. Ai direttori e ai reggenti di uffici locali si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilita' vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre responsabili dell'operato dei loro supplenti limitatamente alle operazioni che, ai sensi delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio presso gli uffici principali, sono soggette a controllo. I titolari e i reggenti di agenzia sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'opera dei coadiutori e di altro personale autorizzato ad accedere alla agenzia e percio' sottoposto alla vigilanza del titolare o del reggente. Essi inoltre devono risarcire l'Amministrazione dei danni dei quali per il fatto proprio, dei loro coadiutori o di altri dipendenti, essa e' chiamata a rispondere verso i terzi. Nella custodia delle cose che detengono per ragioni di servizio essi sono responsabili secondo le norme vigenti sulla contabilita' ed il patrimonio dello Stato.
Allegato - art. 22
Art. 22. Ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia e ai reggenti si applicano le norme circa la ritenuta cautelare contenute nel [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440), e successive modificazioni. In ogni caso i direttori degli uffici locali, i titolari delle agenzie e i reggenti, non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta. E' sempre salva la rivalsa, inoltre, dei direttori degli uffici locali, dei titolari delle agenzie e dei reggenti verso il responsabile immediato del danno.
Allegato - art. 23
Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 24
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 25
Art. 25. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA [L. 27 FEBBRAIO 1958, N. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120)))
Allegato - art. 26
Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 27
Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 28
Art. 28. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 29
Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 29-bis
Art. 29-bis. ((Al recapito dei telegrammi e degli espressi i direttori e i reggenti di ufficio locale, i titolari e i reggenti di agenzia provvedono con prestatori d'opera autonomi di volta in volta incaricati e pagati ad opera nella misura e con le modalita' previste dal regolamento. Negli uffici locali o agenzie nei quali i telegrammi ed espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento, l'Amministrazione puo' provvedere al recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con un corrispettivo rappresentato dal prodotto del compenso di cui al precedente comma per il numero degli oggetti recapitati. Tale corrispettivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dal recapito di seicento oggetti)).
Allegato - art. 30
Art. 30. ((Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali e ai titolari o reggenti di agenzia puo' essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro. L'ammontare complessivo del compenso e' stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento. I criteri per l'attribuzione del compenso predetto sono stabiliti dal regolamento. Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti precedenti)).
Allegato - art. 31
Art. 31. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 32
Art. 32. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 33
Art. 33. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 34
Art. 34. ((Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni. La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo e' disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale)). Il parere del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui e' richiesto per gli impiegati civili dello Stato, e' sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali.
Allegato - art. 35
Art. 35. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 36
Art. 36. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 37
Art. 37. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 38
Art. 38. L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio e' devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'art. 77.
Allegato - art. 39
Art. 39. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 40
Art. 40. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 41
Art. 41. La sospensione cautelare ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora Provveduto al deferimento alla Commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorita' giudiziaria.
Allegato - art. 42
Art. 42. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 43
Art. 43. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 44
Art. 44. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 45
Art. 45. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 46
Art. 46. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 1963, N. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)))
Allegato - art. 47
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