LEGGE 28 giugno 1952, n. 677
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:
Art. 1
Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformità degli articoli 4 e 11 della predetta legge. Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti. Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le località ammesse a fruire del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.