LEGGE 13 giugno 1952, n. 680
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accordo- art. I
Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano La Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana: Tenuto presente l'art. 6, terzo comma, del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929; Considerata la necessita' per la Santa Sede di procedere ad un miglioramento e ad uno sviluppo dei suoi impianti radio, erigendo, a tal fine, due nuovi centri - l'uno trasmittente e l'altro ricevente - in modo da assicurare alla Santa Sede la possibilita' di effettuare radio trasmissioni dirette a tutto il mondo cattolico; Attesa l'impossibilita' di costruire detti centri nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano; Riconosciuta la convenienza che le estensioni all'uopo prescelte nell'ambito delle aree di proprieta' della Santa Sede nelle localita' di Santa Maria di Galeria e di Castel Romano godono dei privilegi specificati agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense; Hanno nominato i loro Plenipotenziari: LA SANTA SEDE: S. E. Rev.ma Mons. Domenico TARDINI, Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari; IL GOVERNO ITALIANO: S. E. il Marchese Dott. Antonio MELI LUPI DI SORAGNA TARASCONI, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede. Articolo primo. Godra' dei privilegi specificati negli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia tutta l'estensione che sara' destinata a sede del primo dei due nuove centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo articolo 3° del presente Atto - ed in quanto sara' adibita a tale uso - entro l'ambito massimo dell'area di proprieta' della Santa Sede e segnata in colore azzurro nella pianta allegata al presente Atto, avente la superficie di ettari 424.01.84 (ettari quattrocentoventiquattro, are una e centiare ottantaquattro), distinta nel Catasto di Roma alla mappa 124 nel foglio 29 coi numeri 1, 4/parte, 5/parte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, nel foglio 30 coi numeri 16 e 17 e nel foglio 31 coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6/parte, 8/parte, 9/parte, confinante con la strada Braccianese, con la strada di Cesano, con l'acquedotto Paolo, con la ferrovia Roma-Viterbo e con la tenuta di Santa Maria di Galeria del Pontificio Collegio Germanico-Ungarico.
Accordo- art. II
Articolo secondo Degli stessi privilegi godra' tutta l'estensione che sara' destinata a sede del secondo dei due nuovi centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo articolo 3° del presente Atto ed in quanto sara' adibita a tale uso, entro l'ambito massimo dell'area di proprieta' della Santa Sede, segnata in colore rosso nella pianta allegata al presente Atto, avente la superficie di ettari 117.68 (ettari centodiciassette ed are sessantotto) di stinta nel Catasto di Roma alla mappa 9 coi numeri 68/ parte e 74, vocaboli Caccia Nobile, Taglio di Mezzo e l'Albucceto, confinante con la strada comunale Decima Pratica di Mare, con un relitto di terreno di proprieta' Vaselli, con la nuova strada di Latina e con la tenuta di Castel Romano della Sacra Congregazione de Propaganda Fide.
Accordo- art. III
Articolo terzo Il nuovo Centro trasmittente sara' costituito a Santa Maria di Galeria e quello ricevente a Castel Romano. Ambedue saranno collegati per ponte radio, ed anche all'occorrenza a mezzo di cavi, con la stazione radio situata nella Citta' del Vaticano.
Accordo- art. IV
Articolo quarto Le frequenze usate per il collegamento per ponte radio tra la stazione in Vaticano e il Centro di Santa Maria di Galeria saranno diverse da quelle in uso nei ponti radio utilizzati dal Centro trasmittente italiano di Santa Rosa. Le antenne direttive del Centro trasmittente di Santa Maria di Galeria destinate al servizio fisso avranno azimuth disposti rispetto alla direzione del Centro Radio Telegrafico italiano di Santa Rosa, in modo da evitare interferenze ai servizi riceventi del Centro stesso. Le coordinate del punto centrale della zona di Santa Maria di Galeria, nella quale sara' installato il collegamento per ponte radio, sono 42° 02' 47" Nord-0° 07' 07" Ovest rispetto al meridiano di Monte Mario.
Accordo- art. V
Articolo quinto Il presente Accordo sara' ratificato e lo scambio delle ratifiche avra' luogo il piu' presto possibile. Esso entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche. In fede di che i Plenipotenziari suddetti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto. Fatto in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il giorno 8 ottobre 1951. DOMENICO TARDINI ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
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