LEGGE 13 giugno 1952, n. 686
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale di ruolo e non di ruolo di altra Amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, è considerato distaccato nella posizione di "comando", salvo, per quello non di ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di trasferimento.
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