LEGGE 13 giugno 1952, n. 698
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di durata superiore ai sei mesi è concesso un contributo per spese di vestiario nelle misure, rispettivamente, di L. 100.000 e L. 60.000.
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