LEGGE 1 luglio 1952, n. 701
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della presente legge. La misura dell'aumento è ad otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.
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