DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1952, n. 707
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458;
Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di cui all'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Il termine previsto dall'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458, per l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dei Ministeri, entro il 30 giugno dell'anno in corso, delle segnalazioni individuali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana" e' prorogato al 31 ottobre 1952.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 81. - FRASCA
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