DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1952, n. 725

Type DPR
Publication 1952-02-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Pakistan e relativi scambi di Note, conclusi a Karachi il 18 dicembre 1951.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1952, conformemente all'art. 8 dell'Accordo suddetto.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI - VANONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 23. - FRASCA

Accordo-art. 1

Accordo commerciale fra l'Italia e il Pakistan Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Pakistan, nel desiderio di promuovere gli scambi fra i due Paesi su basi di reciproco vantaggio hanno, tramite i rispettivi Rappresentanti, convenuto quanto segue: Art. 1. Le merci originarie del territorio di ciascuna delle due Parti, importate nel territorio dell'altra Parte, non saranno soggette a nessun dazio, onere, nomine e formalita' che siano piu' onerose dei dazi, oneri, norme e formalita' cui sono soggetti gli stessi prodotti originali di ogni altro terzo Paese.

Accordo-art. 2

Art. 2. Le disposizioni dell'art. 1 non si estenderanno: a) ai vantaggi gia' accordati o che potranno accordarsi durante la validita' del presente Accordo al traffico di frontiera in base alle norme e ai regolamenti della Parte interessata; b) ai vantaggi, favori, privilegi od esenzioni che ciascuno dei due Governi abbia accordato o potra' accordare a qualsiasi terza Parte e che non siano in contrasto con l'Accordo generale per le Tariffe ed il Commercio; c) ai vantaggi gia' accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, la Citta' del Vaticano o a quei Territori aventi uno Statuto giuridico speciale internazionalmente riconosciuto, come pure ai territori affidati o che potranno essere affidati all'Italia in amministrazione fiduciaria ed alle merci importate in Italia, sotto regime speciale in provenienza, dal Regno Unito di Libia, in conformita' agli obblighi internazionali di entrambe le Parti; d) agli accordi speciali che esistono o potranno esistere fra il Pakistan e qualsiasi altro Paese del Commonwealth, nonche' fra il Pakistan e l'India, come attualmente riconosciuto negli Accordi generali relativi al commercio e alle tariffe.

Accordo-art. 3

Art. 3. Si conviene che le merci scambiate fra i due Paesi saranno destinate all'utilizzo nel Paese importatore. Ciascuna delle parti incoraggera' pertanto il traffico diretto con l'altra Parte ed evitera' per quanto possibile l'esportazione delle proprie merci per il tramite di qualsiasi terzo Paese. Le merci prodotte nel ed originarie del territorio di ciascuna delle Parti saranno considerate agli effetti del presente Accordo come merci di quella Parte. Per territorio della Repubblica italiana si intendera' il suo Territorio metropolitano e qualsiasi al ho Territorio con uno speciale Statuto internazionale riconosciuto in favore dell'Italia. In deroga alle disposizioni del presente articolo, il Pakistan sara' libero di riesportare i manufatti di juta di origine italiana verso qualsiasi terzo Paese.

Accordo-art. 4

Art. 4. Il Governo italiano e il Governo del Pakistan permetteranno l'importazione e l'esportazione di ogni categoria di merci specificata nelle Liste A e B annesse al presente Accordo, e fino al valore o alla quantita' indicati per ogni voce in dette Liste, non tenendo conto di qualsiasi modifica nella regolamentazione interna delle importazioni o delle esportazioni che dovesse intervenire durante il periodo di validita' del presente Accordo in ciascuno dei due Paesi.

Accordo-art. 5

Art. 5. Le due Parti riconoscono che gli scambi fra i due Paesi dovranno in massima svolgersi attraverso le normali vie commerciali, ma che cio' non impedira' a ciascuna delle due Parti di effettuare acquisti diretti delle merci comprese nel presente Accordo di cui esse avessero bisogno per il loro uso o allo scopo di un'equa distribuzione nei loro territori.

Accordo-art. 6

Art. 6. Tutti i pagamenti e gli oneri dovuti a ciascuna delle due parti in relazione alle importazioni e alle esportazioni di merci fra i due Paesi saranno regolati in Lire sterline inglesi.

Accordo-art. 7

Art. 7. Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti convengono di consultarsi in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci fra i due Paesi o ad esso connessa. In particolare, qualora una delle due Parti ritenga che lo scambio delle merci si effettui in modo da compromettere seriamente la bilancia commerciale fra i due Paesi, entrambe le Parti si consulteranno allo scopo di esaminare la misure atte ad eliminare lo sbilancio.

Accordo-art. 8

Art. 8. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal 1 gennaio 1952. Esso restera' in vigore per il periodo di un anno, soggetto alla approvazione di entrambi i Governi dia comunicarisi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla sua entrata in vigore. L'Accordo verra' rinnovato automaticamente per un secondo anno qualora una delle due Parti non lo denunci almeno 90 giorni prima della scadenza. Oltre il predetto periodo di due anni si intendera' prorogato di anno in anno a meno che una delle due Parti non lo denunci. La denuncia verra' notificata almeno 90 giorni prima della data in cui l'Accordo verrebbe normalmente a scadere. Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, le due Parti, allo scadere di ogni anno di validita' dell'Accordo, provvederanno congiuntamente a rivedere od a modificare secondo le necessita' le Liste allegate al presente Accordo. Fatto a Karachi addi' 18 dicembre 1951, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Il Presidente della Delegazione del Pakistan HASNIE Il Presidente della Delegazione italiana DANEO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Accordo-Lista A

LISTA A IMPORTAZIONI DAL PAKISTAN IN ITALIA Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Lista B

LISTA B ESPORTAZIONI DELL'ITALIA VERSO IL PAKISTAN Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio di note

MINISTERO DEL COMMERCIO Karachi, 18 dicembre 1951 Caro Ministro, Nel corso dei negoziati ho avuto occasione di chiarire alla S. V. i motivi per la esclusione delle locomotive, carri e vagoni ferroviari dalla lista delle esportazioni italiane (Lista B). Poiche' tale materiale viene acquistato dal mio Governo con uno speciale procedimento, non si e' ritenuto necessario includerlo nella apposita lista. Tuttavia, ho spiegato alla S. V. che la procedura ordinariamente seguita dal mio Governo per procurarsi detto materiale e' di bandire aste internazionali simultaneamente in Karachi, Londra e Washington. A tale proposito ho ulteriormente dichiarato che, poiche' l'Italia e' fra i produttori di materiale ferroviario dei tipi in questione, copie di qualsiasi asta bandita dal mio Governo verranno simultaneamente inviate alla Legazione italiana in Karachi. Ulteriori copie saranno anche disponibili presso il Segretario Commerciale Pakistano in Milano e presso la Legazione Pakistana in Roma. Saro' grato se la S. V. vorra' confermarmi che la suddetta dichiarazione e' esatta e conforme alle intese raggiunte. Sinceramente S. A. HASNIE Dr. Silvio DANEO Presidente della Delegazione Commerciale italiana KARACHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA Karachi, 18 dicembre 1951 Caro Signor Hasnie, Ho l'onore di accusare ricevuta, ringraziando, della lettera della S. V. in pari data che trascrivo in appresso: "Nel corso dei negoziati ho avuto occasione di chiarire alla S. V. i motivi per la esclusione delle locomotive, carri e vagoni ferroviari dalla lista delle esportazioni italiane (Lista B). Poiche' tale materiale viene acquistato dal mio Governo con uno speciale procedimento, non si e' ritenuto necessario includerlo nella apposita lista. Tuttavia, ho spiegato alla S. V. che la procedura ordinariamente seguita dal mio Governo per procurarsi detto materiale e' di bandire aste internazionali simultaneamente in Karachi, Londra e Washington. A tale proposito ho ulteriormente dichiarato che, poiche' l'Italia e' fra i produttori di materiale ferroviario dei tipi in questione, copie di qualsiasi asta bandita dal mio Governo verranno simultaneamente inviate alla Legazione italiana in Karachi. Ulteriori copie saranno anche disponibili presso il Segretario Commerciale Pakistano in Milano e presso la Legazione Pakistana in Roma. Saro' grato se la S. V. vorra' confermarmi che la suddetta dichiarazione e' esatta e conforme alle intese raggiunte". Sono lieto di confermarle che la Sua lettera espone esattamente le intese raggiunte tra noi. Sinceramente S. DANEO Signor S. A. HASNIE Presidente della Delegazione Economica Pakistana KARACHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI MINISTERO DEL COMMERCIO Karachi, 18 dicembre 1951 Caro Ministro, Trascrivo qui di seguito le intese raggiunte circa alcune questioni connesse con le nostre trattative commerciali. Resta inteso che: a) poiche' i tessuti di cotone che costano 1.8 Rupie per yard cif o meno sono compresi nella "Open General List", il Governo del Pakistan rilascera' licenze per la importazione di tessuti di cotone di prezzo piu' elevato soltanto fino a concorrenza del 25% dei valore complessivo dei tessuti di cotone indicato nella Lista B annessa all'Accordo. Qualora il valore dei tessuti importati in base all'"Open General List" ecceda il 75% del valore complessivo indicato nella Lista, le licenze verranno accordate soltanto per la differenza fra il valore complessivo stesso e il valore dei tessuti importati in base alla "Open General List". Tuttavia il rilascio delle licenze per l'importazione dei tessuti di cotone verra' iniziato non appena possibile, onde assicurare il regolare afflusso di dette merci; b) il Governo italiano si impegna di esercitare i suoi buoni uffici presso l'industria jutiera affinche' conceda la precedenza alle richieste di manufatti di juta da parte del Pakistan, a prezzi non superiori a quelli piu' bassi accordati a qualsiasi altro acquirente. Le saro' grato se vorra' confermarmi che la presente lettera espone esattamente le intese raggiunte fra di noi. Molto cordialmente suo S. A. HASNIE Dott. Silvio DANEO Presidente della Delegazione Commerciale italiana S. A. HASNIE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA Karachi, 18 dicembre 1951 Caro Presidente, Con la Sua lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: "Trascrivo qui di seguito le intese raggiunte circa alcune questioni connesse con le nostre trattative commerciali. Resta inteso che: a) poiche' i tessuti di cotone che costano 1.8 Rupie per yard cif o meno sono compresi nella "Open General List", il Governo del Pakistan rilascera' licenze per la importazione di tessuti di cotone di prezzo piu' elevato soltanto fino a concorrenza del 25% del valore complessivo dei tessuti di cotone indicato nella Lista B annessa all'Accordo. Qualora il valore dei tessuti importati in base all'"Open General List" ecceda il 75% del valore complessivo indicato nella Lista, le licenze verranno accordate soltanto per la differenza fra il valore complessivo stesso e il valore dei tessuti importati in base alla "Open General List". Tuttavia il rilascio delle licenze per l'importazione dei tessuti di cotone verra' iniziato non appena possibile, onde assicurare il regolare afflusso di dette merci; b) il Governo italiano si impegna di esercitare i suoi buoni uffici presso l'industria jutiera affinche' conceda la precedenza alle richieste di manufatti di juta da parte del Pakistan, a prezzi non superiori a quelli piu' bassi accordati a qualsiasi altro acquirente. Le saro' grato se vorra' confermarmi che la presente lettera espone esattamente le intese raggiunte fra di noi". Sono lieto di confermarle che la lettera stessa espone esattamente le intese raggiante fra di noi. Molto cordialmente Suo S. DANEO Presidente della Delegazione Commerciale italiana Signor S. A. HASNIE Presidente della Delegazione Economica Pakistana KARACHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI MINISTERO DEL COMMERCIO Karachi, 18 dicembre 1951 Caro Ministro, Ho preso nota del fatto che il Governo italiano desidera mantenere liberta' di azione per quanto concerne le operazioni del Piano per la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, comunemente noto come "Piano Schuman". Il Governo Pakistano concorda che qualsiasi diritto od obbligazione che il Governo italiano potra' acquisire per effetto del suddetto Piano sara' esente dalle disposizioni dell'Articolo 1 dell'Accordo. Sinceramente S. A. HASNIE Presidente della Delegazione Economica del Pakistan Dr. Silvio DANEO Presidente della Delegazione Commerciale italiana KARACHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA Karachi, 18 dicembre 1951 Caro Signor Hasnie, Ho l'onore di accusare ricevuta, ringraziando, della Lettera della S. V. in pari data, che trascrivo in appresso: "Ho preso nota del fatto che il Governo italiano desidera mantenere liberta' di azione per quanto concerne le operazioni del Piano per la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, comunemente noto come "Piano Schuman". Il Governo Pakistano concorda che qualsiasi diritto od obbligazione che il Governo italiano potra' acquisire per effetto del suddetto Piano sara' esente dalle disposizioni dell'Articolo 1 dell'Accordo". Sono lieto di confermarle che la Sua lettera espone esattamente le intese raggiunte fra noi. Sinceramente S. DANEO Presidente della Delegazione Commerciale italiana Signor S. A. HASNIE Presidente della Delegazione Economica Pakistana KARACHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI TRIESTE AGLI EFFETTI DELL'ACCORDO COMMERCIALE Le disposizioni dell'Accordo Commerciale firmato in data odierna fra i nostri due Governi si applicheranno, compatibilmente alle obbligazioni internazionali ed ai diritti di entrambe le Parti, ai residenti della zona di Trieste attualmente amministrata dal Governo Militare Alleato. Karachi, 18 dicembre 1951. Per la Delegazione Pakistana S. A. HASNIE Per la Delegazione italiana S. DANEO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

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