DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1952, n. 726

Type DPR
Publication 1952-02-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale e relativi scambi di Note conclusi a Bagdad, tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'iraq, il 31 dicembre 1951.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 marzo 1952.

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - LA MALFA - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 58. - FRASCA

Accordo-art. 1

Accordo commerciale tra la Repubblica italiana e il Regno dell'Iraq Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Iraq, nel desiderio di sviluppare gli scambi commerciali fra i due Paesi su basi di reciproco vantaggio, hanno convenuto quanto segue, per il tramite dei rispettivi Rappresentanti: Art. 1. Le due Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita in materia di dazi doganali, tasse e diritti, norme e formalita' sulle merci importate ed esportate prodotte nei rispettivi territori, nonche' nei riguardi del metodo di accertamento e di riscossione di tali dazi, tasse e diritti. Conseguentemente nessun dazio, tassa o diritto sara' imposto nel territorio di una delle Parti Contraenti sui prodotti dell'altra Parte Contraente, maggiore di quelli imposti sui prodotti di qualsiasi altro Paese, ne' il loro metodo di riscossione sara' piu' oneroso per le relazioni commerciali di quello applicato nei confronti dei prodotti di qualsiasi altro Paese. Le navi appartenenti a ciascuna delle due Parti Contraenti godranno nei porti dell'altra Parte per quanto concerne le tasse, oneri, diritti, buncheraggio ed altri servizi o facilitazioni lo stesso trattamento che viene accordato alle navi di qualsiasi terzo Paese.

Accordo-art. 2

Art. 2. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicheranno a: a) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o in qualsiasi momento durante la validita' del presente Accordo al traffico di frontiera in conformita' delle Norme e Regolamenti della Parte interessata; b) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o in qualsiasi momento durante la validita' del presente Accordo agli Stati Arabi ed a qualsiasi Stato distaccato dall'impero Ottomano in base al Trattato di Losanna del 1923; c) qualsiasi vantaggio accordato in virtu' di una unione doganale o di una area di libero scambio della quale ciascuna delle due Parti possa diventare membro, compresi gli accordi necessari per realizzare tale unione o area; d) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o che potra' essere accordato in avvenire dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino od allo Stato della Citta' del Vaticano od a territori che hanno uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto come pure ai territori che sono stati o che potranno essere conferiti all'Italia in amministrazione fiduciaria.

Accordo-art. 3

Art. 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna a collaborare con l'altra Parte Contraente ed a concederle ogni possibile facilitazione nei riguardi dell'importazione ed esportazione delle merci indicate nelle liste A e B allegate, fino alla concorrenza dei quantitativi o dei valori indicati per ciascuna di esse nelle liste predette. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a rilasciare, ove necessario ed in conformita' delle leggi e regolamenti attualmente in vigore nei rispettivi Paesi, le licenze di importazione od esportazione per le merci indicate nelle liste A e B allegate al presente Accordo.

Accordo-art. 4

Art. 4. Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna a non riesportare verso terzi Paesi le merci scambiate in conformita' delle disposizioni del presente Accordo, salvo intese fra le due Parti. Soltanto le merci prodotte ed originarie del territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti saranno considerate quali merci di quel territorio ai fini dell'applicazione del presente Accordo. Per territorio della Repubblica italiana si intende il territorio metropolitano nonche' qualsiasi altro territorio avente uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto in favore dell'Italia.

Accordo-art. 5

Art. 5. Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo e di sviluppare e regolare le relazioni commerciali tra i due Paesi, le due Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta, secondo la procedura stabilita nel successivo articolo, nei riguardi delle questioni derivanti dall'applicazione del presente Accordo, nonche' per quanto concerne il numero, la specie, le quantita' ed i valori delle merci indicate nelle Liste allegate.

Accordo-art. 6

Art. 6. Le due Parti Contraenti convengono di costituire una Commissione Mista allo scopo di procedere alle consultazioni previste nell'art. 5. Detta Commissione si riunira' su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 7

Art. 7. Le due Liste allegate non hanno carattere limitativo nei riguardi dello scambio di merci fra le due Parti Contraenti.

Accordo-art. 8

Art. 8. I pagamenti relativi agli scambi tra i due Paesi saranno effettuati in Lire sterline. Cio' si riferisce in particolare a tutti i pagamenti riguardanti le importazioni ed esportazioni tra i due Paesi, sia per cio' che concerne il valore delle merci che per le spese di assicurazione e di trasporto o qualsiasi altro onere.

Accordo-art. 9

Art. 9. Il presente Accordo dovra' essere approvato da entrambi i Governi ed entrera' in vigore dopo l'approvazione alla data che verra' fissata dalle due Parti Contraenti e comunque entro 60 giorni dalla data della firma. Esso rimarra' in vigore per un periodo di dodici mesi e potra' essere rinnovato per uguali periodi annuali successivi, a meno che una delle due Parti Contraenti non lo denunci tre mesi prima della sua scadenza. Fatto a Baghdad il 31 dicembre 1951 in duplice esemplare nelle lingue araba, italiana e inglese. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. Il Capo della Delegazione commerciale irachena NADHIM AL-PACHACHI Il Capo della Delegazione commerciale italiana S. DANEO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A LISTA DELLE MERCI IRACHENE DA ESPORTARE VERSO L'ITALIA Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B LISTA DELLE MERCI ITALIANE DA ESPORTARE VERSO L'IRAQ SENZA ASSEGNAZIONE DI VALUTA Parte di provvedimento in formato grafico

Scambi di note

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