LEGGE 18 giugno 1952, n. 746
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, quali risultano modificati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, sono maggiorati del 150 per cento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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