LEGGE 11 luglio 1952, n. 765
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati, con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o colonia mista d'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari. La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nei godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia. Le disposizioni contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e negli articoli seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonchè quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano con le modificazioni di cui agli articoli successivi, fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della nuova legge di cui al precedente primo comma. Resta in vigore il comma secondo dell'art. 5 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, anche se i cereali non sono più soggetti ad ammasso.
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