DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1952, n. 771
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125 e 31 marzo 1952, n. 169, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1952;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti Contraenti ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena, ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti Contraenti ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta:
Art. 1
Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 2
Ai dazi previsti nella tabella allegata al presente decreto e' applicabile, per le voci della tariffa dei dazi doganali n. ex 330-b, 608-a, b, 611-a, ex 849-a, la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125. La riduzione stessa non sara' invece piu' applicata ai dazi delle voci n. 280-a-2; 328; 329; 362-b-1-gamma, della e kappa; 367-c-2-beta; 368-a-1-zeta; 810-a-2; 810-b; 811-a-2 e 811-b.
Art. 3
Il dazio previsto dal decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, successivamente prorogato e modificato, per la voce della tariffa dei dazi doganali n. ex 1245 (lenti e prismi ottici), continuera' ad essere applicato solo per "lenti e prismi ottici, diottrici, e catadiottrici, non montati oppure montati in pannelli, con distanza focale superiore a 200 millimetri, tamburi diottrici (compresi quelli costituiti di un sol pezzo) aventi un diametro interno superiore a 300 millimetri, destinati ad installazioni su fari marittimi".
Art. 4
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, lett. c) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, ed all'art. 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, dalla data della entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto i dazi stabiliti dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i seguenti prodotti: a) specialita' medicinali contenenti antibiotici comprese nella voce n. 394-a-4 della tariffa dei dazi doganali, rendendosi ad esse applicabile il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy; b) prodotti siderurgici, compresi nelle voci della tariffa dei dazi doganali dal n. 879 al n. 896 incluso, rendendosi ad essi applicabili, per quanto non viene disposto nell'unita tabella, i dazi convenzionati per le anzidette voci col Protocollo di Torquay. I prodotti siderurgici suindicati continueranno tuttavia ad essere ammessi ai dazi applicabili prima della entrata in vigore del presente decreto, entro i limiti di contingenti, che non eccedano complessivamente le 425.000 tonnellate annue, da stabilirsi dal Ministro per le finanze di intesa con i Ministri per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; c) aghi e vasche da bagno delle voci n. 916-c e 920-a-1 della tariffa doganale, articoli di coltelleria e di posateria compresi nelle voci dal n. 1017 al n. 1019 incluso e dal n. 1021 al n. 1024 incluso; rendendosi applicabili per le anzidette voci, in quanto non sia altrimenti disposto nell'unita tabella, i dazi rispettivamente convenzionati col Protocollo di Torquay. Cessano inoltre di avere effetto: d) l'esenzione convenzionata con il Protocollo di Annecy per l'olio di palma della voce n. 139-m della tariffa dei dazi doganali, rimanendo applicabile all'olio di palma greggio ed a quello depurato il regime daziario pattuito col Protocollo di Torquay; e) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e quelli stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i torni, le piallatrici, le stozzatrici e le alesatrici compresi nelle voci n. 1113, 1116 e 1117 della tariffa dei dazi doganali, rimanendo ad essi applicabili i dazi e la relativa nomenclatura convenzionati col Protocollo di Torquay.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 122. - FRASCA
Tabella
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.