DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 798
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di La Piccirella Rachele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);
Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di La Piccirella Arcangela e Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), della superficie di ettari 51.56.73, specificamente descritti nell'allegato 2 al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.56.73.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nell'art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 102. - FRASCA
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi, in comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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