DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 800
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, ciascuno per la quota di L. 50.024,35, e Boggio Quintino di Edoardo, per la quota di L. 1687,24 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e di trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, ciascuno per la quota di L. 50.024,35, e Boggio Quintino di Edoardo, per la quota di L. 1687,24 in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 354.20.14, specificamente descritti nello elenco n. l'allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 16. - FRASCA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, ciascuno per la quota di L. 50.024,35, e Boggio Quintino di Edoardo, per la quota di L. 1687,24 in termini di reddito dominicale, in comune di Foggia, trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico