DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 828
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 19 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia, di Livorno), della superficie di ettari 449.47.09 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 ai presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 372.00.54, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.
Art. 4
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 77.46.55.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi munito del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 110. - FRASCA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Figoli des Geneys Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.