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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952, n. 865

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 96 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visti i regi decreti 27 giugno 1933, n. 703, 28 giugno 1933, n. 704 e 1 aprile 1935, n. 459;

Udita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 1 aprile 1935, n. 459, nella parte in cui dispone che i componenti del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie continuino durante l'incarico ad esercitare le loro normali funzioni, non si applica al presidente del Comitato.

EINAUDI DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 123. - FRASCA