LEGGE 1 luglio 1952, n. 878
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei militari dell'Arma dei carabinieri puniti di camera di punizione semplice e camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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