LEGGE 11 luglio 1952, n. 911
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La procedura di sblocco di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58, è regolata dalle norme seguenti: I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorità militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorità alleate o nazionali.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.