LEGGE 11 luglio 1952, n. 911

Type Legge
Publication 1952-07-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La procedura di sblocco di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58, è regolata dalle norme seguenti: I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorità militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorità alleate o nazionali.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.