DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 919
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1930, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Aglieta Luigia-Irma fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza) Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta, istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data, 14 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Aglieta Luigia-Irma fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), della superficie di ettari 25.10.31, specificamente descritti nell'allegato 2 al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 25.10.31.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato all'art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma, parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 27. - CARLOMAGNO
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Aglieta Luigia-Irma fu Luigi, in comune di Genzano (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - Bari (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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