LEGGE 5 luglio 1952, n. 962

Type Legge
Publication 1952-07-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il Ministero dei lavori pubblici nel limite di spesa di lire 2.175.000.000 è autorizzato a provvedere al completamento dei fabbricati rimasti incompiuti alla data, dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, dei quali era stata iniziata la costruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, nonchè dei fabbricati rimasti incompiuti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240. I lavori di cui al precedente comma sono gestiti dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio. Alla relativa spesa si farà fronte con le normali assegnazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da danni bellici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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