LEGGE 10 luglio 1952, n. 963

Type Legge
Publication 1952-07-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'art. 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298. A richiesta della parte, la consegna può essere fatta a mezzo degli uffici postali, purchè il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire centomila.

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