LEGGE 11 luglio 1952, n. 964

Type Legge
Publication 1952-07-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dall'esercizio 1951-52, il contributo ordinario annuo di lire 750.000 a favore dell'Ente nazionale serico, stabilito con regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è elevato a lire 20.000.000.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.