LEGGE 5 luglio 1952, n. 989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica. Nell'Arma, aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.
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