LEGGE 5 luglio 1952, n. 989

Type Legge
Publication 1952-07-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica. Nell'Arma, aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.