LEGGE 17 luglio 1952, n. 997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 43.120.000 per la costruzione, in Roma, di un'autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza.
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