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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1952, n. 1003

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Dogliani e l'Ufficio del registro di Olbia.

Art. 2

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nella annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la data con cui entreranno in funzione gli uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 147. - CARLOMAGNO

Tabella

Provincia di Cuneo DISTRETTI DI ALBA, BRA, CARRU E CEVA Parte di provvedimento in formato grafico