LEGGE 20 luglio 1952, n. 1007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 21 marzo 1949, n. 101, è sostituito dal seguente: "I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, Province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a lire 20 milioni, al parere del medico provinciale e del veterinario provinciale quando trattasi di progetti per la costruzione di mattatoi o di altre opere igieniche di interesse veterinario. Per i progetti, il cui importo è compreso fra le lire 20 milioni e 80 milioni, è sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità. Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più province, qualunque ne sia l'importo, è competente a pronunciarsi il Consiglio superiore di sanità. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai progetti relativi alla costruzione delle opere anzidette da parte di altri enti pubblici, anche se attuate a spese o col concorso dello Stato. Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonchè quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente".
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