LEGGE 17 luglio 1952, n. 1012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1952, n. 178, concernente il prelevamento di lire 217.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52. La presente legge, munita sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo 3, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 17 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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