DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952, n. 1025

Type DPR
Publication 1952-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 216;

Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo: 1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; 2) 0,56 per cento per i lavoratori che siano soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e ai quali non siano applicabili le norme di cui alla legge 7 dicembre 1949, n. 904; 3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 2

Con effetto dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1951 e fino all'inizio del periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1951 i contributi di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo precedente dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, sono fissati nelle seguenti misure: 1) 0,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 2) 5,22 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1952

Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 3. - CARLOMAGNO

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