LEGGE 19 maggio 1952, n. 1049

Type Legge
Publication 1952-05-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici: a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici; b) Convenzione sulla circolazione stradale; c) Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente occupati; d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Convention

Convention sur la circulation routiere Parte di provvedimento in formato grafico

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