LEGGE 10 luglio 1952, n. 1051
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, e' ratificato.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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