LEGGE 25 luglio 1952, n. 1058
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.
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