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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 1060

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del presidente dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi", con sede in Roma, per il riconoscimento della personalita' giuridica dell'Associazione;

Visto l'atto costitutivo dell'Ente per notar avv. Giovanni Marini di Roma, n. 9821-3637 di repertorio, 31 agosto 1944;

Visto lo statuto dell'Associazione;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

E' riconosciuta la personalita' giuridica dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi", con sede in Roma.

Art. 2

E' approvato lo statuto composto di cinquantatre articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

EINAUDI DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1952

Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 10. - CARLOMAGNO

Statuto - art. 1

Statuto Art. 1. L'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi" ha sede centrale in Roma.

Statuto - art. 2

Art. 2. Lo scopo dell'Associazione e' di consolidare secondo lo spirito degli ideali di Garibaldi e di Mazzini, lo stretto legame esistente fra coloro che ebbero l'onore di indossare in combattimento la gloriosa Camicia Rossa, patrimonio dell'Umanita' e che volontariamente hanno combattuto per la liberta' della propria Patria, per quella di altri popoli oppressi, onde dalla comunione dei sentimenti di altruismo e di generosita' affermatisi sui campi di battaglia, si rinnovi e si perpetui una tradizione che e' vanto del nostro Paese e fonte inesauribile di forze ideali e morali al servizio dell'Umanita'. In particolare, sono scopi dell'Associazione: a) l'affermazione, a mezzo stampa, riunioni e conferenze, dei principi di liberta', uguaglianza e fratellanza, onde sia mantenuta viva fra i garibaldini e, quindi, in Italia e nel mondo la fede democratica; b) l'affermazione a mezzo stampa, riunioni e conferenze dell'ideale garibaldino e mazziniano della "Santa Alleanza dei Popoli" contro ogni nazionalismo gretto ed egoista al fine di riconoscere tutti gli uomini fratelli, senza differenza di religione o di razza, nei doveri verso l'Umanita' e nei diritti che a tutti e ciascuno ne derivano; c) la diffusione con ogni mezzo utile fra i garibaldini della conoscenza della storia patria ed in particolare del Risorgimento d'Italia e dell'epopea garibaldina, perche' essi ne traggano fonte di ispirazione nella loro quotidiana azione di cittadini; d) l'affermazione del diritto alla Pace per tutti i Popoli; e) esporre alle Autorita' governative le necessita' dei reduci, propugnando l'adozione di eventuali provvidenze legislative; f) svolgere opera di assistenza morale e materiale nei confronti dei soci riconosciuti abbisognevoli da parte degli organi direttivi delle Sezioni; g) adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti anche promuovendo forme associative e cooperative fra i garibaldini; h) assistere gli orfani e le vedove dei gloriosi Caduti garibaldini; i) esplicare ogni altra attivita', che si ispiri sempre e sia ligia ai principi di assoluta correttezza e moralita' tendente al conseguimento degli scopi suddetti.

Statuto - art. 3

Art. 3. Nello svolgimento della sua attivita' l'Associazione e' assolutamente indipendente da qualsiasi partito politico e da ogni altro Ente, sia pure a carattere combattentistico o patriottico.

Statuto - art. 4

Art. 4. La bandiera sociale e' quella nazionale recante nel bianco l'effige di Giuseppe Garibaldi; all'asta e' annodata la cravatta rossa con la dicitura sociale della Sezione; sopra l'effige di Garibaldi vi sara' la scritta: "Per la Liberta' dei Popoli", e, sotto, il motto mazziniano: "Ora e sempre". Presso la Presidenza nazionale e' custodito il labaromedagliere che rappresenta tutta la Associazione nelle manifestazioni ufficiali.

Statuto - art. 5

Art. 5. Possono essere soci effettivi tutti coloro che hanno combattuto in difesa dei popoli oppressi, a tutela dei principi di liberta' e piu' precisamente coloro che hanno preso parte alle seguenti Campagne garibaldine del Risorgimento italiano: Spedizione in Grecia 1897; 1911 Grecia; 1912-13 Serbia; 1914 Argonne; 1914-15 Albania; colla Brigata "Cacciatori delle Alpi" e formazioni dipendenti (129° - 130° - 215° - 216° Reg. Ftr.) nella guerra 1915-18 in Italia ed in Francia; colla Brigata "Garibaldi" in Spagna 1936-37; colla Divisione italiana Partigiana "Garibaldi" in Jugoslavia nel 1943-45: colle formazioni dipendenti dalla ricostituenda Associazione Garibaldini, durante la Guerra di Liberazione 1943-45.

Statuto - art. 6

Art. 6. Gli aspiranti soci effettivi sono tenuti a prendere visione del presente statuto e, quindi, a presentare domanda in duplice copia redatta su appositi stampati dalla quale risultino oltre tutti i dati anagrafici, compreso il distretto militare di appartenenza, tutte le campagne alle quali hanno preso parte, le decorazioni al valor militare e le onorificenze varie che sano state loro concesse, fornendo la piu' ampia documentazione che deve restare agli atti dell'Associazione. In mancanza di documenti originali sono sufficienti copie legalmente autenticate, oppure copie autenticate da due membri del Consiglio direttivo della Sezione presso la quale l'aspirante ha presentato la domanda.

Statuto - art. 7

Art. 7. Sulle ammissioni dei soci decide il Consiglio direttivo della Sezione presso la quale l'aspirante ha presentato domanda, previo vaglio e controllo dei documenti prodotti dall'aspirante stesso. L'accettazione o la non accettazione e' comunicata per iscritto all'interessato, previa ratifica del Consiglio direttivo regionale.

Statuto - art. 8

Art. 8. Non possono far parte dell'Associazione coloro che si siano resi recidivi in reati comuni. Il socio puo' essere temporaneamente sospeso nelle more di un eventuale giudizio penale pendente a suo carico e durante lo scontare dalla pena. Non possono inoltre far parte dell'Associazione coloro che abbiano ricoperto cariche e svolto attivita' fasciste rilevanti, abbiano appartenuto alle brigate nere o comunque abbiano nociuto agli interessi morali e materiali dell'Associazione.

Statuto - art. 9

Art. 9. E' dovere del socio di osservare lo statuto; di ritirare la tessera; di versare le quote sociali; di collaborare nei limiti delle proprie possibilita', per il maggior decoro dell'Associazione e per raggiungere gli scopi. In particolare i soci hanno il dovere, in omaggio alla fratellanza d'armi contratta sui campi di battaglia e agli ideali professati dai Maestri Garibaldi e Mazzini, di mantenere fra loro la piu' sana e viva cordialita'. Contravvenendo a tale essenziale dovere l'iscritto e' anche passibile di espulsione.

Statuto - art. 10

Art. 10. La qualita' di socio si perde: a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, dal giorno successivo all'accettazione; b) per radiazione, dal giorno della notificazione; c) per espulsione, dal giorno della notificazione. La radiazione sara' deliberata dal Consiglio direttivo della Sezione alla quale il socio appartiene e sara' ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione regionale competente e per circoscrizione, il quale la notifichera' per iscritto all'interessato. La radiazione puo' essere deliberata per morosita' e quando risulti che l'iscritto non si trovi nelle condizioni volute dall'art. 5 del presente statuto. L'espulsione sara' deliberata, dietro relazione del Collegio dei "probiviri" con la stessa procedura usata per la radiazione, quando ricorrano gravi motivi di ordine morale e disciplinare. Contro le deliberazioni di radiazione e di espulsione l'interessato puo' ricorrere al Consiglio nazionale.

Statuto - art. 11

Art. 11. Possono essere soci onorari, a domanda, il parente piu' stretto (figlio, moglie, padre e madre) di un caduto garibaldino o disperso nelle campagne di cui all'art. 5. Possono essere soci benemeriti, in via eccezionale, per conferimento del Consiglio nazionale, su proposta dell'assemblea di una Sezione, coloro che abbiano reso importanti servizi all'Associazione o si siano segnalati in modo particolare verso la tradizione garibaldina. I soci onorari e benemeriti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota, possono partecipare alla adunanza col solo voto consultivo, non possono essere eletti alle cariche sociali.

Statuto - art. 12

Art. 12. L'uniforme dei soci effettivi e' la camicia rossa. Essa e' uguale per tutti senza distinzione di rango e di grado e vi saranno applicati i gradi e le decorazioni. Puo' essere indossata previo consenso dell'organo direttivo competente per giurisdizione e la sua foggia e l'uso sono regolati con regolamento a parte che tratta dell'uniforme, dei gradi, delle decorazioni, delle cerimonie. I soci onorari e benemeriti non possono indossare la camicia rossa ma indosseranno, quando lo consenta il citati regolamento a parte, un fazzoletto rosso bordato di verde, simbolo della tradizione garibaldina.

Statuto - art. 13

Art. 13. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito: a) dalle quote d'associazione; b) da oblazioni e contributi provenienti da enti pubblici o da privati; c) da lasciti o donazioni provenienti da enti pubblici o privati; d) da beni e cimeli delle organizzazioni garibaldine preesistenti, da quelli esistenti o che saranno acquistati.

Statuto - art. 14

Art. 14. La quota annua di associazione viene fissata dal Consiglio nazionale e deve essere pagata entro il primo trimestre di ogni anno presso la Sezione alla quale il socio e' iscritto. Di tale quota il 15% deve essere versato alle rispettive Federazioni regionali ed altro 15% al Consiglio nazionale. Ove non esista la Federazione regionale, la Sezione versa il 25% della detta quota al Consiglio nazionale.

Statuto - art. 15

Art. 15. Organo sovrano dell'Associazione e' il Congresso nazionale che e' formato da un rappresentante ogni cinquanta, o frazione di cinquanta soci di ciascuna Sezione, in regola con le quote sociali. Ogni rappresentante puo' assommare quattro deleghe. Il Congresso e' convocato normalmente una volta l'anno dal presidente, sentito il Consiglio nazionale, e, straordinariamente, dal Consiglio nazionale o dietro richiesta di almeno tre Consigli regionali.

Statuto - art. 16

Art. 16. Il Congresso nazionale deve essere convocato con almeno due mesi di anticipo indicando gli argomenti da discutere. Entro un mese da tale notifica, possono essere inserite all'ordine del giorno del Congresso, uno o piu' argomenti su richiesta di una Federazione regionale. Il Consiglio nazionale e' obbligato ad inserire un argomento all'ordine del giorno del Congresso quando ne facciano richiesta almeno due Consigli regionali, dandone tempestiva comunicazione a tutte le Federazioni regionali. Dagli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere indicato il relatore, la cui relazione sara' diffusa a tutte le Sezioni prima di un mese dalla data del Congresso.

Statuto - art. 17

Art. 17. Il Congresso elegge gli organi nazionali: a) Il presidente ed il vice presidente dell'Associazione; b) Il Consiglio nazionale; c) Il Collegio dei "probiviri"; d) Il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto - art. 18

Art. 18. Il Congresso discute le relazioni presentate dal Consiglio nazionale e da' le direttive per l'azione da svolgere.

Statuto - art. 19

Art. 19. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal Congresso per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi; dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei rappresentanti. Puo' essere eletto qualsiasi garibaldino iscritto all'Associazione, previa la di lui accettazione formale alla candidatura. Essi sono eletti per tre anni e sono rieleggibili. Durano comunque in carica fino alla data del Congresso che sara' indetto nel terzo anno di presidenza.

Statuto - art. 20

Art. 20. Il presidente dell'Associazione rappresenta legalmente la Associazione. Convoca il Congresso dopo aver sentito il Consiglio nazionale. Convoca e presiede il Consiglio nazionale ed il Comitato esecutivo. Coordina l'attivita' dell'Associazione.

Statuto - art. 21

Art. 21. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce nel caso che questi non possa adempiere alle proprie funzioni per impedimento temporaneo o permanente o per dimissioni. In caso di dimissioni del presidente e del vice presidente, ne assume le funzioni fino al prossimo Congresso, un Triunvirato eletto dal Consiglio nazionale.

Statuto - art. 22

Art. 22. Il Consiglio nazionale e' costituito dai presidenti regionali e da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti dal Congresso, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili. I tre consiglieri supplenti partecipano alle sedute ed hanno solo voto consultivo; sostituiscono, in ordine dei suffragi ottenuti, quei consiglieri effettivi che risultassero dimissionari.

Statuto - art. 23

Art. 23. Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi; in via straordinaria, a giudizio del presidente della Associazione o a richiesta di almeno cinque membri effettivi. Il presidente ed il vice presidente fanno parte di diritto del Consiglio nazionale; ai membri del Consiglio nazionale possono essere rimborsate le spese sostenute nell'interesse dall'Associazione.

Statuto - art. 24

Art. 24. Il Consiglio nazionale nomina nel suo seno un proprio segretario ed un Comitato esecutivo del numero di membri ritenuto sufficiente ed indispensabile per il suo funzionamento. Nel Comitato esecutivo su indicazione del Consiglio nazionale, sono nominati un segretario, un cassiere, un economo. Esso si riunisce periodicamente, convocato dal presidente della Associazione.

Statuto - art. 25

Art. 25. Il Consiglio nazionale e' responsabile verso il Congresso del buon andamento dell'Associazione. A mezzo del Comitato esecutivo, al quale impartisce le direttive, provvede al conseguimento dei fini sociali, assicurando l'esecuzione di quanto deliberato dal Congresso. In particolare: stabilisce norme e direttive per le Federazioni regionali e le Sezioni, controllandone l'attivita'; stabilisce il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che debbono essere resi noti a tutte le Sezioni ad ogni chiusura di anno finanziario; stabilisce le direttive e gli interventi della Associazione nelle ricorrenze patriottiche nazionali; controlla l'attivita' dell'organo di stampa dell'Associazione; demanda al Collegio dei "probiviri" l'esame di procedimenti disciplinari a carico dei soci che abbiano infranto i principi e le norme del presente statuto.

Statuto - art. 26

Art. 26. Il Consiglio nazionale, sentito il Collegio dei "probiviri", riesamina, in seduta plenaria, su richiesta degli interessati, i provvedimenti disciplinari disposti dalle Federazioni regionali. Riesamina altresi' le domande di iscrizione respinte dagli organi competenti, ove ne venga richiesto dagli interessati. Su indicazione del Comitato esecutivo o del presidente dell'Associazione, contesta alla Sezione interessata l'iscrizione di un socio ove risulti in contrasto con le norme del presente statuto. Delibera, anche in sede di appello, su proposta, del Collegio dei "probiviri", le sanzioni a carico dei soci che abbiano contravvenuto alla norme del presente statuto.

Statuto - art. 27

Art. 27. Il Congresso elegge per scrutinio segreto ed a maggioranza dei rappresentanti, tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio dei "probiviri", con l'incarico di sottoporre a procedimento disciplinare, su richiesta del Comitato esecutivo, l'iscritto che abbia contravvenuto alle norme del presente statuto e propone al Consiglio nazionale le sanzioni da adottare. Esprime il proprio parere sulle questioni di carattere disciplinare od altro che gli vengano sottoposte dal presidente, dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo. Dura in carica un anno, comunque, fino alla data del prossimo Congresso ed i suoi membri sono rieleggibili.

Statuto - art. 28

Art. 28. Il Congresso elegge per scrutinio segreto a maggioranza del rappresentanti, tre sindaci revisori e due supplenti con l'incarico di verificare, secondo le norme consuetudinarie, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, tutte le operazioni contabili che interessano l'amministrazione dell'Associazione, rimettendo il loro parere per iscritto al Consiglio nazionale; tale parere va in particolare rimesso al Consiglio nazionale per il bilancio di esercizio. Essi possono partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale col solo voto consultivo e dovranno presentare una relazione scritta al Congresso. Non possono essere legati da parentela o affinita', sino al 2° grado, con i membri del Consiglio nazionale. Durano in carica un anno, comunque fino alla data del prossimo Congresso e sono rieleggibili.

Statuto - art. 29

Art. 29. In ogni Provincia, con sede nel capoluogo, puo' essere costituita una Sezione se e' raggiunto il numero minimo di quindici iscritti. In via eccezionale, ove particolari condizioni ambientali lo consiglino, la Federazione regionale competente per territorio, puo' costituire in una Provincia piu' di una Sezione, sempre che ciascuna di esse abbia il numero minimo di iscritti. Ogni Sezione assume la denominazione di "Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini - " G. Garibaldi " Sezione di.......", indicando il nome del capoluogo di provincia o della localita' ove risiede la Sezione. Nella Provincia ove non si raggiunga il numero minimo degli iscritti, si costituira' un Gruppo alle dipendenze della Sezione piu' vicina.

Statuto - art. 30

Art. 30. La Sezione e' retta da un presidente, un vice presidente, un Consiglio direttivo eletti ciascuno dall'assemblea generale per scrutinio segreto e diretto a maggioranza semplice; durano in carica un anno e sono rieleggibili. I membri del Consiglio direttivo saranno, oltre il presidente ed il vice presidente, tre se il numero dei soci e' meno di cento, sette se il numero dei soci e' piu' di cento fino a cinquecento; undici se il numero dei soci e' superiore a cinquecento. In ogni Consiglio vi debbono essere un segretario, un cassiere, un economo. Il vice presidente puo' ricoprire una delle dette cariche quando non sostituisca il presidente per dimissioni.

Statuto - art. 31

Art. 31. Dell'assemblea generale fanno parte tutti i soci iscritti alla Sezione, in regola con il pagamento dei contributi sociali. Gli iscritti residenti fuori del Comune ove ha sede la Sezione possono farsi rappresentare per delega scritta. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti. Ove sia costituito un Gruppo, gli iscritti di quel Gruppo possono farsi rappresentare in assemblea generale di Sezione solo da iscritti al Gruppo stesso. L'assemblea e' convocata dal presidente, sentito il Consiglio direttivo, almeno due volte all'anno, in via ordinaria; in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e lo richieda un quinto dei soci.

Statuto - art. 32

Art. 32. Il Consiglio direttivo della Sezione decide dell'assunzione dei soci come stabilito dagli articoli 7 e 8 del presente statuto, compila il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone alla assemblea, provvede al conseguimento dei fini sociali secondo le direttive degli organi regionali e centrali e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Statuto - art. 33

Art. 33. Il presidente rappresenta la Sezione e ne firma gli atti ufficiali.

Statuto - art. 34

Art. 34. In ogni regione le Sezioni sono raggruppate in una Federazione regionale che ha sede, di norma, nel capoluogo di regione. Ogni Federazione assume la denominazione di: "Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini " G. Garibaldi " - Federazione regionale......." (toscana, piemontese, lombarda, ecc.).

Statuto - art. 35

Art. 35. La Federazione regionale e' retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo. Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal Congresso regionale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi, alla terza votazione a maggioranza semplice; durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo e' composto dei presidenti e dei vice presidenti delle Sezioni della regione. Il presidente ed il vice presidente regionale fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.

Statuto - art. 36

Art. 36. Il presidente rappresenta la Federazione regionale e ne firma gli atti; presiede il Consiglio direttivo; convoca il Congresso regionale, sentito il Consiglio direttivo.

Statuto - art. 37

Art. 37. Il Consiglio direttivo riconosce e costituisce le Sezioni coordinandone l'attivita' specialmente ai fini organizzativi; provvede al conseguimento dei fini sociali secondo le direttive degli organi centrali e le deliberazioni del Congresso regionale; demanda al Collegio dei "probiviri" l'esame di provvedimenti disciplinari; controlla circa la regolarita' delle iscrizioni dei soci da parte delle Sezioni; espleta le altre mansioni riconosciutegli dal presente statuto.

Statuto - art. 38

Art. 38. Il Congresso regionale e' convocato, in via ordinaria, una volta l'anno; in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno od a richiesta di un terzo delle Sezioni che fanno parte della Federazione regionale. Fanno parte del Congresso regionale un delegato ogni venticinque iscritti, o frazione, di ciascuna Sezione in regola con le quote sociali. Ogni rappresentante pertanto puo' al massimo ottenere due mandati e non rappresentare pertanto piu' di cinquanta iscritti.

Statuto - art. 39

Art. 39. Ove particolari condizioni ambientali e di organizzazione lo consiglino, possono essere costituiti dei Gruppi, sempre che abbiano un numero minimo di cinque iscritti. Ogni Gruppo assume la denominazione di: "Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini " G. Garibaldi " - Sezione di..... Gruppo di.....", indicando il nome della localita' o zona ove il Gruppo ha sede.

Statuto - art. 40

Art. 40. Il Gruppo dipende direttamente dalla propria Sezione ed e' retto da un capo gruppo, da un segretario e da un cassiere-economo, i quali seguono le direttive del Consiglio direttivo di Sezione. Essi sono eletti dall'assemblea del Gruppo. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Statuto - art. 41

Art. 41. Il Gruppo ha diritto al 20% delle quote sociali dei propri iscritti.

Statuto - art. 42

Art. 42. La Federazione regionale e la Sezione hanno come organi di controllo i revisori dei conti ed i "probiviri" che agiscono in analogia a quelli nazionali e secondo le disposizioni del presente statuto.

Statuto - art. 43

Art. 43. L'esercizio sociale ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Statuto - art. 44

Art. 44. I Congressi, le assemblee e le riunioni di Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno dei loro membri, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei presenti, salvo sia diversamente previsto dal presente statuto.

Statuto - art. 45

Art. 45. Tutte le assemblee possono deliberare solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno. La iscrizione degli oggetti da trattare sull'ordine del giorno, ove non sia previsto dal presente statuto, e' di competenza dei Consigli direttivi. Salvo diverse disposizioni previste dal presente statuto, la iscrizione di un argomento all'ordine del giorno dovra' comunque avvenire quando lo richieda almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea o della riunione di Consiglio: a) la maggioranza dei consiglieri; b) un revisore dei conti; c) almeno un quinto dei soci che possono partecipare all'assemblea. Non occorre siano iscritte all'ordine del giorno le azioni di responsabilita' nei confronti degli amministratori.

Statuto - art. 46

Art. 46. Quando gli organi competenti ricevono la richiesta, secondo le disposizioni del presente statuto, di convocazione straordinaria di un congresso o di un'assemblea, tale convocazione deve avvenire quanto prima possibilmente e comunque entro venti giorni dalla ricezione della richiesta; se si tratta della convocazione di un Consiglio direttivo di Sezione entro cinque giorni; regionale o nazionale entro dieci giorni.

Statuto - art. 47

Art. 47. Gli organi direttivi possono nominare delle speciali Commissioni per lo studio o l'attuazione di problemi inerenti alla attivita' dell'Associazione.

Statuto - art. 48

Art. 48. A tutte le cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci effettivi e non sono retribuite. Soltanto nei casi di assoluta comprovata necessita', e ove trattasi di soci in particolari ristrettezze economiche, il Consiglio direttivo competente puo' erogare somme a titolo di indennita'.

Statuto - art. 49

Art. 49. In caso di morte di un iscritto l'Associazione e' tenuta ad accompagnare il feretro, senza distinzione di grado o di carica sociale, con la bandiera ed una rappresentanza di garibaldini in camicia rossa.

Statuto - art. 50

Art. 50. I provvedimenti disciplinari che i Consigli nazionali o regionale o sezionale possono prendere a carico dei singoli iscritti, sentito il Collegio dei "probiviri", possono essere: a) il richiamo, per lievi mancanze di carattere disciplinare o per incuria nelle mansioni che gli siano state affidate; b) il biasimo, per mancanze di una certa gravita' che abbiano nociuto al buon nome ed al decoro della Associazione o per essere stati piu' volte richiamati; c) la sospensione, a tempo determinato o indeterminato, quando la infrazione allo statuto o il danno cagionato all'Associazione sia tale da ritenere utile l'allontanamento del socio da ogni attivita' associativa; d) l'espulsione, quando, per gravissimi motivi di carattere morale, il socio si sia reso indegno di appartenere alla Associazione secondo lo spirito degli articoli 9 e 10 del presente statuto. Contro un provvedimento di carattere disciplinare il socio colpito puo' sempre appellarsi all'organo direttivo superiore a quello che glielo ha notificato, entro trenta giorni dalla notifica. Sia la notifica che il reclamo devono essere trasmessi per iscritto con lettera raccomandata.

Statuto - art. 51

Art. 51. L'Associazione ha un proprio organo ufficiale di stampa. Esso ha un direttore responsabile, un amministratore unico, un Collegio di revisori dei conti, che vengono nominati dal Consiglio nazionale ed al quale essi rendono conto.

Statuto - art. 52

Art. 52. Le tessere sono distribuite ai soci dalle rispettive Sezioni che le ricevono nel numero strettamente necessario dal Comitato esecutivo nazionale, tramite la Federazione regionale competente per giurisdizione. Ogni tessera reca la firma del presidente dell'Associazione, del presidente nazionale e dell'iscritto.

Statuto - art. 53

Art. 53. Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, valgono le consuetudini democratiche e, comunque, le leggi in vigore nella Repubblica italiana. I presidenti del Congresso MALIOCCHI GIUSEPPE GNECCO EMILIO I segretari del Congresso EVANGELISTA FRANCESCO NOBILI LUCIANO Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI