DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 1063

Type DPR
Publication 1952-07-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Lauregno, Proves, Sua Felice e Senale e' trasferito dall'Ufficio del catasto fondiario di Cles (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Merano (provincia di Bolzano).

Art. 2

Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Anterivo e Trodena e quello dei comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magre' all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno e Valdagno, sono trasferiti rispettivamente dall'Ufficio dei catasto fondiario di Cavalese e da quello di Mezzolombardo (provincia di Trento), all'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano.

Art. 3

Le circoscrizioni degli Uffici del catasto fondiario nelle province di Trento e di Bolzano, modificate in dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, risultano nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata, entro in anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la data in cui avranno effettuazione le variazioni nelle circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario, in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1952

Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 9. - CARLOMAGNO

Allegato

NUOVE CIRCOSCRIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico

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