DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1952, n. 1065
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e data ai seguenti Accordi conclusi a Quito, tra l'Italia e l'Equatore, il 12 maggio e 12 dicembre 1951: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamento; c) Scambi di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 12 dicembre 1951 conformemente a quanto stabilito con scambio di Note effettuato a Quito il 12 dicembre 1951.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - LA MALFA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 11. - CARLOMAGNO
Accordo-art. 1
Accordo commerciale italo-equatoriano Il Governo d'Italia e il Governo dell'Equatore, animati dal desiderio di consolidare le buone e strette relazioni di amicizia, esistenti tra i due Paesi, e di facilitare lo sviluppo dei loro intercambi commerciali, hanno concordato di stipulare un Accordo Commerciale ed un Accordo di Pagamento. A tal fine il Presidente della Repubblica d'Italia ha concesso i Pieni Poteri al dott. Riccardo MOSCATI, inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Equatore, e il Presidente della Repubblica dell'Equatore al dott. L. NEFTALI PONCE, Ministro degli Affari Esteri, i quali dopo averli esaminati e trovati in buona e debita forma, hanno convenuto e sottoscrivono i seguenti articoli: Art. 1 Le Alte Parti contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione piu' favorita per quello che concerne i diritti di dogana e i diritti accessori, le condizioni di pagamento dei diritti e tasse, sia per l'importazione che per l'esportazione, il deposito di merci nei magazzini doganali, i metodi di verifica e di analisi e la classificazione doganale delle merci, la interpretazione delle tariffe e dei regolamenti ed ogni altra formalita' o gravante cui potranno essere soggette le operazioni di dogana. In conseguenza, rispetto alle precitate materie: a) I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal territorio di una delle Alte Parti contraenti non saranno, alla importazione nel territorio dell'altra Parte sottoposti a diritti, tasse o gravami diversi o piu' elevati, ne' a norme o formalita' diverse o piu' onerose di quelle a cui sono o potranno essere soggetti i prodotti similari originari e provenienti da un qualsiasi terzo Paese. b) I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal territorio di una delle Alte Parti contraenti non saranno, alla esportazione verso il territorio dell'altra Parte, sottoposti a diritti, tasse o gravami diversi o piu' elevati di quelli a cui sono o potranno essere soggetti i medesimi prodotti destinati al territorio di un qualsiasi terzo Paese. c) I vantaggi, favori, privilegi o esenzioni che sono accordati o che verranno accordati da una delle Alte Parti continenti ai prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti da un terzo Paese o destinati a un terzo Paese e, saranno applicati immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari originari e provenienti dal territorio dell'altra Parte o destinati al territorio dell'altra Parte.
Accordo-art. 2
Art. 2 Le disposizioni di cui all'articolo precedente non sono applicabili: a) ai favori speciali che ciascuno dei due Paesi contraenti abbia accordato o accordera' ai Paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera; b) ai vantaggi accordati in virtu' di una Unione doganale o di una Zona di libero scambio di cui una delle due Parti contraenti possa divenire membro, ivi compresi gli Accordi provvisori necessari per giungere a tali Unioni o Zone; c) ai vantaggi speciali che la Repubblica italiana abbia accordato o che accordera' in avvenire alla Repubblica di San Marino, alla Citta' del Vaticano e ai territori aventi Stati giuridici speciali internazionalmente riconosciuti.
Accordo-art. 3
Art. 3 Le due Parti Contraenti, si concederanno il trattamento piu' favorevole possibile nella reciproca concessione delle autorizzazioni di importazione e di esportazione, concessione che verra' effettuata in base alle modalita' tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia in ciascuno dei due Paesi.
Accordo-art. 4
Art. 4 Il Governo equatoriano autorizzera' l'esportazione verso l'Italia delle merci, originarie e provenienti dall'Equatore, indicate nella tabella A, annessa al presente Accordo; da parte sua il Governo italiano autorizzera' l'importazione in Italia di dette merci.
Accordo-art. 5
Art. 5 Il Governo italiano autorizzera' l'esportazione verso l'Equatore delle merci, originarie e provenienti dall'Italia, indicate nella tabella B, annessa al presente Accordo; da parte sua il Governo equatoriano autorizzera' l'importazione in Equatore di dette merci.
Accordo-art. 6
Art. 6 Previa intesa fra i due Governi, durante la validita' del presente Accordo, potranno essere esportate od importate da una Parte e dall'altra rispettivamente anche merci non indicate nelle citate tabelle A e B.
Accordo-art. 7
Art. 7 Le merci originarie e provenienti dall'Italia da importare in Equatore e le merci originarie e provenienti dall'Equatore da importare in Italia saranno fatturate in dollari U.S.A.
Accordo-art. 8
Art. 8 I pagamenti relativi agli scambi commerciali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 saranno regolati conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamento firmato in data di oggi.
Accordo-art. 9
Art. 9 Il presente Accordo avra' validita' di tre anni a partire dalla data dello scambio delle ratifiche, e potra' essere rinnovato per tacita riconduzione per ulteriori periodi di un anno, a meno che esso non sia denunciato da uno dei due Governi, con preavviso di tre mesi dalla data della sua scadenza.
Accordo-art. 10
Art. 10. Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana e in lingua spagnola. In fede di che hanno firmato e apposto i loro sigilli al presente Accordo, in due esemplari, italiano e spagnuolo, entrambi i testi essendo ugualmente validi agli effetti della loro interpretazione ed applicazione, in Quito il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 1951. Per l'Italia Per l'Equatore RICCARDO MOSCATI L. NEFTALI PONCE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Accordo-Tabella A
TABELLA A Tabella delle merci equatoriane importabili in Italia Caffe in grani Cacao in grani Semi oleosi Legnami duri Corozo Chinina Pelli crude non buone da pellicceria Gomma elastica naturale Legno di balsa.
Accordo-Tabella B
TABELLA B Tabella delle merci italiane esportabili in Equatore Conserve alimentari Frutta secca Vini e vermut Olio di oliva alimentare Filati e tessuti di lino, di cotone, di canapa e di juta Cotone idrofilo, antisettico, sterilizzato e cotone medicato in gene- rale Filati cucirini di cotone Corde, cordicelle e cordoni Cinghie di cotone, di canapa e di altre fibre vegetali o miste per macchine Calze e calzini di cotone Oggetti cuciti di cotone Tessuti e feltri di lana per litografia e per filtri Filati, tessuti e manufatti di lana Seta tratta greggia Filati di seta da cucire, da ricamare e simili Tessuti misti di seta e fibre artificiali Filati, tessuti e manufatti di fibre artificiali Fili e cavi di rame e sue leghe, rivestiti di carta, cotone, caucciu' , gomma o di qualsiasi materiale isolante che non sia seta o lana Coltellerie Posaterie di metallo Lavori di alluminio e sue leghe Macchine utensili Macchine agrarie Macchine per l'industria dolciaria Macchine per l'industria alimentare e macchine per la fabbricazione di pasta alimentare Macchine per la filatura e la tessitura Macchine per la fabbricazione di vetri e specchi Macchine centrifughe e separatori Macchine per la industria chimica Presse, pompe e motopompe Motori e generatori elettrici Macchine per la fabbricazione dei materiali edilizi e stradali Contatori per acqua, gas ed elettricita' Macchine da cucire, ricamare e simili, anche per uso domestico Macchine da scrivere Macchine calcolatrici e registratori di cassa Macchine grafiche Macchine per la cinematografia Macchine ed apparecchi per riscaldare e raffreddare Macchine per la industria conciaria Macchine per la lavorazione della carta e cartone Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra Macchine non nominate e parti di macchine non nominate Cuscinetti di ogni specie e loro parti Autoveicoli Motocicli Velocipedi Materiale elettrico di installazione Materiale telefonico Materiale elettrico in genere Trasformatori elettrici Materiale ferroviario Utensili e strumenti per arti, mestieri e per l'agricoltura Chiodami bulloneria e affini Strumenti scientifici Strumenti per chirurgia Occhiali e cannocchiali Barometri, manometri, indicatori di pressione e di livello di acqua Strumenti di precisione in genere Marmo e alabastro greggi e lavorati Zolfo greggio e raffinato Prodotti delle industrie ceramiche Vetri e cristalli Lavori in pelle e cuoio Cavi e conduttori elettrici Lavori di gomma Acido citrico Acido tartarico e cremore di tartaro Sali di cromo Ossido e biossido di antimonio Colla di qualsiasi genere Disinfettanti di qualsiasi forma Fosforo amorfo e fosforo sexquisolfuro Insetticidi Preparazioni farmaceutiche Specialita medicinali Saccarina Alcaloidi, glucositi e loro sali Prodotti chimici altri Strumenti musicali Cloches e cappelli Berretti Bottoni di ogni genere Ombrelli Balocchi Spazzole Pennelli Pellicole cinematografiche non impressionate Pellicole cinematografiche impressionate Prodotti dell'artigianato Succo di agrumi Liquirizia e succo di liquirizia Formaggio Liquori Olio di mandorla Concentrato di pomodoro Pomodori pelati
Accordo-art. 1
Accordo di pagamento italo-equatoriano Il Governo d'Italia e il Governo dell'Equatore convengono di stipulare il seguente Accordo di Pagamento: Articolo 1 L'Ufficio italiano dei Cambi aprira' al nome del Banco Centrale dell'Equatore un conto in dollari USA infruttifero di interessi, a credito del quale sara' portato il controvalore di tutte le somme destinate a regolare i pagamenti che le persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare in Equatore conformemente al presente Accordo. Il Banco Centrale dell'Equatore aprira' al nome dell'Ufficio italiano dei Cambi un conto in dollari USA infruttifero di interessi, a credito del quale sara' portato il controvalore di tutte le somme destinate a regolare i pagamenti che le persone fisiche o giuridiche residenti in Equatore dovranno effettuare in Italia conformemente al presente Accordo. I due conti summenzionati si compenseranno reciprocamente. Ciascuno dei due Istituti, per il debito del conto aperto al proprio nome, ordinera' i pagamenti in favore dei creditori dell'altro Paese mediante ordini di pagamento espressi in dollari USA.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai pagamenti relativi: 1° alle forniture di merci di origine italiana ed equatoriana indicate negli articoli 4, 5 e 6 dell'Accordo commerciale; 2° alle spese accessorie all'intercambio commerciale ivi compresi noli marittimi e assicurazioni quando tali servizi siano prestati rispettivamente da bandiera e da impresa italiana o equatoriana; 3° alle spese di soggiorno e di studio in conformita' alle disposizioni vigenti in ciascun Paese; 4° alle rimesse degli emigrati che attuino secondo programmi di emigrazione collettiva accettati e sotto gli auspici di entrambi i Governi; 5° alle somme dovute ad altri titoli che saranno concordati tra le Alte Parti.
Accordo-art. 3
Articolo 3 I documenti relativi ai pagamenti di cui all'art. 2 dovranno essere stilati in dollari USA. I versamenti ed i pagamenti agli aventi diritto saranno effettuati in ciascuno dei due Paesi nella moneta nazionale ed in conformita' alle disposizioni generali vigenti in materia in ognuno di essi.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Qualora durante il periodo di esecuzione del presente Accordo il saldo risultante dalla compensazione dei due conti superasse l'ammontare di 150.000 dollari: - l'Istituto creditore avra' la facolta' di richiedere il pagamento per contanti in dollari USA dell'intera eccedenza e di sospendere nel frattempo l'esecuzione degli ordini di pagamento che sara' ripresa a mano a mano che si formeranno disponibilita' nel conto della parte debitrice; - l'Istituto debitore sara' tenuto a rimborsare per contanti in dollari USA l'intera eccedenza ed avra' la facolta' di sospendere nel frattempo l'emissione di ulteriori ordini di pagamento che sara' ripresa a mano a mano che si formeranno disponibilita' nel proprio conto. Il saldo creditore risultante dalla compensazione dei due conti dopo ogni sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, dovra' essere regolato per intero, entro trenta giorni, dalla Parte debitrice mediante cessione di dollari USA pagabili su New York.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Il saldo creditore risultante alla data di scadenza del presente Accordo dovra' essere regolato per intero dalla Parte debitrice entro sessanta giorni mediante cessione di dollari USA pagabili su New York.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Il Banco Centrale dell'Equatore e l'Ufficio italiano dei Cambi si metteranno d'accordo sulle modalita' tecniche necessarie per l'applicazione del presente Accordo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo di pagamento entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche dell'Accordo commerciale ed avra' la medesima durata dell'Accordo commerciale in pari data di cui esso e' complemento.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana ed in lingua spagnuola. In fede di che hanno firmato e apposto i loro sigilli al presente Accordo, in due esemplari, italiano e spagnuolo, entrambi i testi essendo ugualmente validi agli effetti della loro interpretazione ed applicazione, in Quito il giorno 12 maggio dell'anno 1951. Per l'Italia Per l'Equatore RICCARDO MOSCATI L. NEFTALI PONCE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
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