LEGGE 25 luglio 1952, n. 1076

Type Legge
Publication 1952-07-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'indennità di servizio notturno, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, viene elevata a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio 1951.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.