LEGGE 31 luglio 1952, n. 1078
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi: I gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze giuridiche, economiche e sociali; c) scienze storiche e ausiliarie della storia; d) scienze filologiche, critica letteraria ed artistica; II gruppo: e) scienze matematiche; f) scienze fisiche; g) scienze chimiche; h) scienze naturali. Il primo anno i concorsi saranno banditi per le quattro materie del primo gruppo; il secondo anno per le quattro materie del secondo gruppo; e così via alternativamente.
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