DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1952, n. 1087
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 13;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La facolta' prevista dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 13, puo' essere esercitata sino ad un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 107. - CARLOMAGNO
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