LEGGE 30 luglio 1952, n. 1089
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Convention
Convention n. 88 concernant l'organisation du service de l'emploi (1). Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)