LEGGE 30 luglio 1952, n. 1089
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Convention
Convention n. 88 concernant l'organisation du service de l'emploi (1). Parte di provvedimento in formato grafico
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