LEGGE 30 luglio 1952, n. 1100
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Convenzione-art. 1
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di migliorare la situazione dei cittadini dei due Paesi in materia di assicurazioni sociali, hanno deciso di concludere una nuova convenzione che sostituisca quella del 4 aprile 1949 e, a tale effetto, hanno nominato loro plenipotenziari: il Governo della Repubblica italiana: il signor Egidio REALE, Ministro d'Italia a Berna, il Consiglio federale svizzero: il signor Arnoldo SAXER, direttore dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni attualmente in vigore o che entreranno successivamente in vigore in ciascuno dei due paesi contraenti, ivi comprese quelle relative ai regimi speciali, e concernenti: a) in Italia, l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti; b) in Svizzera, l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 I cittadini italiani e i cittadini svizzeri godono, per cio' che concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, della piena eguaglianza di trattamento, sotto riserva delle disposizioni della presente convenzione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Nella gestione delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, in linea di principio dovranno applicarsi unicamente le disposizioni del paese contraente in cui e' esercitata l'attivita' determinante ai fini delle assicurazioni medesime. 2. A detto principio sono poste le seguenti eccezioni: a) alle persone occupate in una impresa che ha la sua sede principale nel territorio di uno dei paesi contraenti, inviate per un periodo di durata limitata dalla stessa impresa sul territorio dell'altro paese, continuano ad applicarsi le disposizioni del paese dove la impresa ha la sua sede, sempre che il soggiorno nell'altro paese non sorpassi i dodici mesi. La stessa regola si applica per le persone che, occupate da una impresa che ha la sua sede in uno dei paesi contraenti, soggiornino, per il carattere della loro occupazione, saltuariamente sul territorio dell'altro paese; b) alle persone occupate in imprese artigiane o agricole che si estendono dal territorio di uno dei paesi contraenti al territorio dell'altro paese, sono applicabili esclusivamente le disposizioni del paese in cui la impresa ha la sua sede; c) alle persone che lavorano in una impresa di trasporti avente la sua sede sul territorio di uno dei paesi contraenti e che sono occupate sia temporaneamente nel territorio dell'altro paese, oppure in maniera permanente sulle linee di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera, sono applicabili esclusivamente le disposizioni del paese in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica al personale dipendente da imprese di trasporti aerei di uno dei paesi contraenti, allorche' tale personale ha la cittadinanza dello Stato di detta impresa, ed e' occupato in maniera permanente negli aeroporti dell'altro paese, nonche' al personale delle stesse imprese temporaneamente addetto al servizio di volo o terrestre sul territorio dell'altro paese; d) le persone arruolate per conto di un armatore su un galleggiante destinato alla navigazione marittima sono sottoposte, durante il periodo del loro arruolamento, alle prescrizioni in vigore nel territorio del paese contraente di cui la nave batte la bandiera; e) le persone occupate in servizi di Stato (dogane, poste, controllo passaporti, ecc.) che sono inviate da uno dei paesi contraenti a lavorare sul territorio dell'altro paese, sono sottoposte alle disposizioni del paese contraente dal quale sono inviate; f) i capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari di un paese contraente, ivi compresi i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie, inviati nell'altro paese, sono sottoposti alla legislazione del paese che li ha inviati, purche' siano cittadini di tale paese. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti al ruolo delle cancellerie nonche' alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorche' essi siano cittadini del paese rappresentato e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alle disposizioni del paese in cui sono occupati. 3. Le autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti possono, di comune accordo, stabilire, in determinati casi, eccezioni alle disposizioni dei primo e del secondo alinea.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 I cittadini italiani e i cittadini svizzeri, che abbiano diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, ricevono tali prestazioni senza alcuna limitazione con tutte le maggiorazioni e i supplementi accessori, ivi compresi quelli che sono interamente o parzialmente a carico dello Stato, fino a quando essi risiedono sul territorio di uno dei due paesi contraenti. Le anzidette prestazioni sono concesse da un paese contraente ai cittadini dell'altro paese che risiedono in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilite per i propri cittadini residenti in un terzo paese.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. I cittadini italiani che sono soggetti o che sono stati assoggettati alla assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie di tale assicurazione, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, purche' al momento in cui si verifica l'evento assicurato: a) essi abbiano versato complessivamente, nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, contributi per almeno dieci anni interi, o, b) abbiano abitato in Svizzera per un periodo complessivo di almeno dieci anni - di cui 5 anni immediatamente e ininterrottamente prima che si verifichi lo evento assicurato - ed abbiano versato durante questo tempo in complesso contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera per almeno un anno intero. Per quanto riguarda i frontalieri italiani, ciascun anno durante il quale essi siano stati occupati per almeno otto mesi in Svizzera, sara' assimilato ad un anno intero di soggiorno in Svizzera. 2. In caso di morte di un cittadino italiano che si trovi nelle condizioni stabilite al precedente prima alinea, lettere a) o b), i suoi superstiti avranno diritto alle rendite ordinarie all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera. 3. L'articolo 40 della legge federale svizzera sull'assicurazione vecchiaia e superstiti relativo alla riduzione delle rendite, non e' applicabile ai cittadini italiani. 4. I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente primo alinea, lettere a) o b), nonche' i loro superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane allo articolo primo. Queste utilizzeranno tali contributi per garantire all'assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata all'articolo primo e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorita' italiane. Se, in base alle disposizioni della legislazione italiana, l'assicurato non puo' ugualmente far valere il diritto a pensione, le assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferiti. 5. Il trasferimento dei contributi previsto al quarto alinea puo' essere chiesto: a) se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni, o b) al verificarsi dell'evento assicurato. Il cittadino italiano, i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non puo' piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, solamente nel caso in cui l'assi curato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi trasferiti, nelle condizioni stabilite alla lettera a) del primo alinea.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto alle pensioni previste dalla legislazione italiana indicata nell'articolo primo alle stesse condizioni dei cittadini italiani. 2. I cittadini svizzeri che non si trovino nelle condizioni stabilite per avere diritto alle pensioni italiane, nonche' i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi versati, dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro, a titolo obbligatorio nell'assicurazione italiana indicata all'articolo primo. 3. Il rimborso dei contributi previsto al secondo alinea puo' essere chiesto: a) se il cittadino svizzero ha lasciato l'Italia da almeno dieci anni, o b) ai verificarsi dell'evento assicurato. Il cittadino svizzero, che ha ottenuto il rimborso dei contributi, non puo' piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione italiana suindicata, in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una pensione nel confronti dell'assicurazione italiana, solamente nel caso in cui l'assicurato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi rimborsati, nelle condizioni necessarie per avere diritto alle pensioni italiane.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Gli Enti e le autorita' competenti in materia di assicurazioni sociali dei due paesi contraenti, si presteranno vicendevolmente i loro buoni uffici come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione di assicurazione sociale. Questo principio vale anche per la applicazione delle assicurazioni sociali facoltative italiana e svizzera sul territorio di ciascuno dei due paesi contraenti. L'aiuto reciproco e' prestato gratuitamente. 2. Gli accertamenti medici necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno dei paesi contraenti, relativi ad un avente diritto che risieda sul territorio dell'altro paese, sono effettuati a cura dell'ente assicuratore del paese di residenza su domanda ed a carico dell'ente assicuratore obbligato a fornire la prestazione.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. Le domande presentate agli enti assicuratori o ad altre autorita' competenti di uno dei paesi contraenti, valgono anche come domande presentate agli enti assicuratori dell'altro paese. 2. I ricorsi che devono essere inoltrati entro un determinato termine a un'autorita' di uno dei paesi contraenti, competente per riceverli, sono considerati come inoltrati in tempo utile, se sono stati depositati nello stesso termine presso una corrispondente autorita' dell'altro paese.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Gli enti assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente convenzione si libereranno validamente del loro obbligo nella moneta del loro paese. 2. Per i versamenti che, in conformita' alla presente convenzione, debbano essere effettuati dall'ente assicuratore di uno dei paesi contraenti nell'altro paese, si osserveranno gli accordi di pagamento in vigore tra i due paesi. Se non esistesse alcun servizio di pagamenti tra i due paesi contraenti, le prestazioni dovute agli aventi diritto che si trovino nell'altro paese saranno messe a loro disposizione nel paese debitore, secondo le modalita' che saranno stabilite dalle autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti. Questa regola vale anche nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate in un terzo paese col quale non esista un servizio di pagamenti.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Il beneficio delle esenzioni fiscali e da tasse previste dalla legislazione di uno dei paesi contraenti per i documenti da produrre agli enti assicuratori, alle autorita' e ai tribunali delle assicurazioni sociali di tale paese e' esteso ai documenti che, in applicazione della presente convenzione, debbono essere prodotti alle autorita' corrispondenti dell'altro paese. 2. Tutti gli atti, certificati o documenti da produrre per l'applicazione della presente convenzione sono dispensati dalla legalizzazione delle autorita' diplomatiche o consolari.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Le autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti stabiliranno, di comune accordo, le misure di dettaglio per l'esecuzione della presente convenzione. In particolare, allo scopo di facilitare le relazioni tra gli enti assicuratori dei due paesi, esse potranno convenire di designare ciascuna un ente nel quale siano accentrati tutti i rapporti. Il pagamento effettuato dall'ente accentratore di un paese a quello dell'altro paese, libera validamente l'ente assicuratore debitore nei confronti dell'assicurato. 2. Le autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti si comunicheranno, a mano a mano che saranno introdotte, le modificazioni sopravvenute nelle legislazioni indicate all'articolo primo, nonche' le disposizioni emanate per l'applicazione della presente convenzione. 3. Sono considerate come autorita' amministrative supreme, ai sensi della presente convenzione: per l'Italia: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; per la Svizzera: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 1. Una commissione consultiva mista e' incaricata di curare la corretta applicazione della presente convenzione e di risolvere tutte le difficolta' nascenti dall'applicazione medesima. 2. La commissione si riunira', a richiesta dell'uno o dell'altro governo, sia in Italia, sia in Svizzera. Essa sara' composta in misura paritetica, di rappresentanti delle amministrazioni interessate dei due paesi. Ciascuna delegazione potra' farsi assistere da esperti. 3. La commissione stabilira' direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potra' corrispondere direttamente con le amministrazioni italiane o svizzere interessate.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. La presente convenzione, il cui originale e' redatto in lingua italiana e francese sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. 2. La presente convenzione entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, con effetto dal 1 gennaio 1951. Le disposizioni contenute negli articoli 5, quarto alinea e 6, secondo alinea, avranno, tuttavia, effetto dal 1 gennaio 1948. 3. La convenzione del 4 aprile 1949 tra l'Italia e la Svizzera, relativa alle assicurazioni sociali, e' abrogata dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica della presente convenzione, con effetto dalle date fissate al secondo alinea. 4. La presente convenzione sara' valida fino al 31 dicembre 1953 e si considerera' rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata dall'uno o dall'altro dei paesi contraenti. La denuncia deve essere notificata tre mesi prima dello scadere del termine originale o rinnovato.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore. 2. In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che i regimi di ciascuno dei due paesi contraenti possano prevedere per il caso di residenza all'estero di un assicurato. 3. Per cio' che riguarda i diritti in corso di acquisizione relativi a periodi di assicurazione compiuti prima della data nella quale la presente convenzione cessera' di essere in vigore, rimarranno applicabili le disposizioni della presente convenzione alle condizioni che saranno stabilite in un accordo complementare. In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione, apponendovi i loro sigilli. Roma, li' 17 ottobre 1951 Per l'Italia Per la Svizzera REALE SAXER Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Convenzione-Protocollo
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